Maternità: modulistica ed autocertificazioni

Autocertificazioni e modulistica Inps: ecco cosa è necessario presentare agli uffici competenti sul territorio in caso di maternità secondo la legge corrente.

Maternità: modulistica ed autocertificazioni

La legge sulla tutela della maternità che abbiamo in Italia è tra le migliori in Europa, anzi, qualcuno ritiene al mondo, anche se sappiamo che nella pratica rimane difficile mantenere il lavoro una volta messo al mondo un figlio. Ma oggi occupiamoci di cosa bisogna fare per avere le agevolazioni di cui la legge parla. Prima di tutto, bisogna ricordare che il meccanismo non è automatico, ma che esiste un interlocutore, che è l’Inps. Agli uffici territoriali occorre rivolgersi per presentare una particolare documentazione. Lì si possono trovare i moduli adeguati al caso, o più semplicemente potete scaricarli dal sito internet.

Non vi preoccupate però, non dovrete soffocare tra le carte. Lo stesso Istituto ha individuato alcune semplificazioni amministrative. Ecco cosa bisognerà fare e non fare.
 
In caso di parto o di adozioni/affidamenti plurimi basta compilare più volte il solo riquadro contenente i dati anagrafici del minore (non è necessario compilare più modelli);
 
Non occorre obbligatoriamente documentare il possesso dei requisiti richiesti. Sarà l’Istituto ad accertarli. Per lo stesso motivo non è necessario presentare documenti già consegnati in una occasione precedente per il medesimo evento.
 
E’ possibile autocertificare, attraverso una sezione apposita della modulistica, anche i dati che riguardano il secondo genitore (ad esempio: nelle domande di congedo parentale non è più prevista l’acquisizione della firma dell’altro);
 
In caso di adozione o di affidamento esclusivo del bambino ad uno dei genitori sarà necessario consegnare una copia della sentenza o di altro eventuale provvedimento, ma solo nella parte riguardante la pratica specifica.
 
In particolare, se si adotta un bambino proveniente da uno Stato straniero, il provvedimento di adozione pronunciato all’estero per essere riconosciuto in Italia, deve essere trascritto nei registri dello stato civile.
 
In questo caso sarà dunque necessario presentare la copia del decreto di trascrizione emesso dal tribunale italiano competente. E’ possibile autocertificare, compilando la parte del modulo predisposta, ma occorrerà presentare comunque in un secondo momento una copia del documento richiesto.
 
L’INPS sottolinea infatti che le autocertificazioni non sempre possono sostituire la documentazione, come nei casi particolari dell’adozione. Potranno solo servire a semplificare la pratica, che sarà chiusa solo al momento della effettiva presentazione dei certificati richiesti.
 

In quali altri casi non basta l’autocertificazione?

 
A parere dell’Istituto INPS non sono in alcun caso autocertificabili i seguenti documenti:
-il certificato medico di gravidanza;
-le altre certificazioni sanitarie previste in relazione alle singole fattispecie;
-i provvedimenti inerenti all’adozione/affidamento;
-la certificazione attestante l’ingresso in Italia del minore rilasciato dalla Commissione per le
Adozioni Internazionali;
-il certificato dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione attestante l’ingresso in
famiglia del minore adottato/affidato;
-il provvedimento con cui viene disposto l’affidamento esclusivo del minore al genitore
richiedente ai sensi dell’art. 155 bis Cod. Civ.”

 

In questi casi è necessario presentare una copia autenticata del documento secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000; quindi l’autenticazione potrà essere
effettuata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione su esibizione
dell’originale.