Congedo di maternità: spetta anche alle madri disoccupate o sospese

Il diritto a godere della misura per le neo mamme non decade in caso di dimissioni, ma a patto che si rispettino alcuni requisiti. Ecco quello che c'è da sapere sull'indennità riservata alle lavoratrici in attesa di un figlio.

Congedo di maternità: spetta anche alle madri disoccupate o sospese

Il congedo di maternità spetta anche alle madri disoccupate o sospese. Se si rassegnano le dimissioni per via di una gravidanza, il diritto all’indennità non decade. Occorre, però, che determinati requisiti siano soddisfatti per vedersi riconosciuta la misura: vediamo di cosa si tratta nel focus che segue.

Congedo di maternità: vale anche per le madri disoccupate

L’indennità sostitutiva per congedo di maternità è riconosciuta dall’Inps nei 5 mesi in cui le donne devono assentarsi dal proprio posto di lavoro per via di una gravidanza.
Si tratta, come risaputo, di un lasso di tempo di astensione obbligatoria che viene garantito alle dipendenti in stato interessante e durante il puerperio.
Se si decide di rassegnare le dimissioni, non si perde il diritto al congedo di maternità e alla relativa indennità: spetta anche alle donne disoccupate o sospese, purché in possesso di specifici requisiti.

Indennità sostitutiva Inps per maternità: requisiti

Per godere dell’indennità di maternità, per tutto il periodo del congedo (che dura 5 mesi, per i 2 precedenti il parto e i 3 successivi), occorre che, tra la sospensione dell’attività lavorativa e l’inizio dello stesso non trascorrano più di 60 giorni.
Superato tale termine, l’indennità sarà corrisposta solamente nel caso in cui la donna sia contestualmente titolare di Naspi (indennità di disoccupazione). Quest’ultima misura viene interrotta per tutto il periodo di congedo.
Il diritto alla Naspi, infatti, si preserva per le dimissioni motivate da maternità (presentate, dunque, dal primo giorno in cui si apprende di essere incinta sino al compimento del primo anno di età del bambino). La gravidanza, infatti, rientra nella fattispecie della ‘giusta causa’ di assenza dal lavoro.
Se il congedo inizia dopo i 60 giorni e la donna non è titolare di Naspi, l’indennità di maternità spetta solo se non si superano i 180 giorni e se, nel corso degli ultimi due anni, si sia raggiunta la soglia minima dei 26 contributi settimanali versati.
Per questa categoria di lavoratrici, durante i 5 mesi del congedo di maternità, l’Inps eroga un’indennità sostitutiva pari all’80% della retribuzione precedentemente percepita.

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Parole di Giovanna Tedde