Affidamento condiviso dei figli: regole

Affidamento condiviso dei figli, scopriamo le regole più importanti di questa soluzione introdotta grazie alla legge 8 febbraio 2006, n.54, che garantisce a entrambi i genitori il diritto di occuparsi dei figli.

Affidamento condiviso dei figli: regole

L’affidamento condiviso dei figli è regolamentato dalla legge 8 febbraio 2006, n.54, che sancisce il diritto di entrambi i genitori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, contribuendo congiuntamente alla loro educazione, cura e istruzione. Legge che ha permesso di fare un salto in avanti rispetto a un passato in cui si optava, di regola, per l’affidamento esclusivo, limitando pertanto la potestà genitoriale del cosiddetto non-affidatario. Il principio di bigenitorialità è molto importante per la tutela dei figli, che in questo modo continuano ad avere rapporti con entrambi i genitori. Scopriamo le regole dell’affidamento condiviso.

Stabilire un calendario equilibrato

Trattandosi di affidamento condiviso, è importante che i genitori si accordino sul calendario che stabilirà il tempo di permanenza dei figli presso l’uno e l’altro genitore. E’ importante che il bambino possa trascorrere con ciascuna figura parentale tempi relativamente lunghi, che consentano di vivere la routine quotidiana. Per questo si è soliti optare per i cosiddetti weekend alternati, la cui durata varia a seconda degli accordi presi. In via generale, si tratta di weekend lunghi, per esempio dal venerdì al lunedì mattina, in cui i figli trascorrono il fine settimana con un genitore e con l’altro due giorni infrasettimanali.

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L’accordo consensuale va presentato al giudice

L’accordo consensuale può essere stabilito dai genitori senza l’intervento di avvocati, depositando un ricorso in Tribunale oppure presentando una dichiarazione di accordo in Comune, purché non sussistano alcune condizioni, ovvero questioni patrimoniali tra i coniugi, figli disabili ed economicamente non autosufficienti.

Quando l’affidamento condiviso non è possibile

L’affidamento condiviso viene escluso principalmente in due casi: se uno dei due genitori manipola psicologicamente il bambino insinuandogli odio nei confronti dell’altro genitore o se esercita violenze fisiche o psicologiche contro di essi. Al contrario, l’affidamento esclusivo non sussiste nel caso in cui ci sia conflittualità fra i genitori ma il comportamento degli stessi con i figli sia buono, nel caso di lontananza fisica dei genitori e qualora il minore sia ancora in tenera età.

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Parole di Laura De Rosa