Tasse sui compensi del doposcuola: la nota dell’AdE

Ci sono tasse da pagare anche per le ripetizioni. Chi svolge attività di doposcuola è avvisato: l’Agenzia delle Entrate vuole che i compensi siano dichiarati.

Tantissimi ragazzi, laureati o laureandi, offrono lezioni private a bambini e adolescenti. Talvolta anche gli insegnanti (precari o di ruolo) arrotondano il proprio stipendio con ripetizioni, doposcuola e lezioni private. Ma l’inquadramento fiscale del doposcuola non è chiarissimo. Per mettersi in regola e non rischiare salatissime multe, bisogna innanzitutto inquadrare il tipo di servizio espresso. La tassazione dipende infatti non solo dalla frequenza ma anche dalla modalità con cui vengono svolte le lezioni private.

Mettiamo, per esempio, che il doposcuola sia l’attività occasionale con chi uno studente guadagna qualcosina. L’attività, in questo caso, può essere definita occasionale se le lezioni vengono impartite sporadicamente, senza continuità. In questo caso non è necessario aprire Partita IVA. E per stare in regola, basta può emettere una ricevuta di prestazione occasionale, senza IVA e senza ritenuta d’acconto, qualora il pagamento avvenga direttamente dallo studente o dai suoi genitori. Se il committente è un’azienda o un professionista, si applica una ritenuta d’acconto del 20%. E i compensi andranno nella dichiarazione dei redditi. Qualora dovessero superare i 5.000 euro annui, bisogna poi versare i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS. Se il compenso supera 77,47 euro, va applicata una marca da bollo da 2 euro sulla ricevuta.

Se il doposcuola diventa un’attività abituale, l’insegnante privato è obbligatorio aprire una partita IVA e a scegliere un regime fiscale adeguato (come il forfettario o il regime speciale). I docenti già di ruolo possono invece beneficiare di una tassazione agevolata del 15%. L’Agenzia delle Entrate si è concentrata soprattutto su questo punto, introducendo un’analisi dell’imposta sostitutiva sui compensi delle ripetizioni e lezioni private.

L’aliquota per i guadagni del doposcuola: limiti per gli insegnanti privati

Secondo l’AdE, i compensi derivanti dall’attività di lezioni private, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF. E, ovviamente, delle relative addizionali regionali e comunali. C’è una sorta di flat-tax, con l’aliquota del 15%. Tale imposta va versata, in acconto e a saldo, seguendo le disposizioni stabilite per il pagamento in acconto e a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Ci sono anche dei codici tributo da utilizzare nel modello F24. 1854, per l’acconto prima rata; 1855, per l’acconto seconda rata o per l’unica soluzione; 1856, per il saldo.

Ombra di un'insegnante con lavagna e calcoli
Tasse sui compensi del doposcuola: la nota dell’AdE – pourfemme.it

Le somme tassate con l’imposta sostitutiva vanno indicate nel quadro RM del modello Redditi Persone fisiche. L’AdE spiega che queste somme non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. Hanno invece un peso sull’ISEE. La nota dell’Agenzia chiarisce che è possibile scegliere l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari, cioè facendo concorrere i compensi percepiti per lezioni private e ripetizioni, non esercitate abitualmente, alla formazione del reddito complessivo. Lo si fa indicando i guadagni del doposcuola nel quadro RL del modello Redditi Persone fisiche. Così facendo non bisogna compilare il quadro RM.

Il regime speciale di imposizione sostitutiva per i compensi derivanti da ripetizioni e lezioni private è applicabile anche se l’attività è svolta in via abituale, anche se in questo caso scatta l’obbligo di apertura della partita IVA. Ma così il regime speciale non è compatibile con il regime forfetario.

Gestione cookie