Aborto terapeutico: come avviene e fino a quante settimane è consentito

Entro quante settimane si può abortire? Con l'interruzione volontaria della gravidanza è possibile abortire nei primi 90 giorni di gestazione, ma in presenza di rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro o di gravi pericoli per la vita della donna la legge italiana permette l'esecuzione dell'aborto terapeutico anche dopo il primo trimestre di gestazione

Aborto terapeutico: come avviene e fino a quante settimane è consentito

L’aborto terapeutico è un’interruzione volontaria di gravidanza. Ma come avviene e fino a quante settimane è consentito? L’interruzione terapeutica di gravidanza è un diritto riconosciuto dalla legge italiana e praticata solo in quei casi in cui la gravidanza o il parto potrebbero mettere in grave pericolo la vita della donna. Eseguito generalmente fino alla 22esima settimana e dopo una serie di esami che dimostrino la reale possibilità di problemi alla salute fisica o psichica della donna, andiamo a chiarire tutto quello che è indispensabile sapere sull’aborto volontario a fini terapeutici.

Che cos’è l’aborto terapeutico

In Italia, l’interruzione volontaria di gravidanza è legalizzata dal 1978 ed è nata per contrastare l’alto numero di aborti clandestini che fino a quell’anno portavano anche alla morte per setticemia delle donne che vi si sottoponevano.
Con la legge 194, nei primi 90 giorni di gestazione la donna può ricorrere alla IVG, l’interruzione volontaria di gravidanza in una struttura pubblica.
In seguito al primo trimestre, si può ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza solo per motivi di natura terapeutica. L’interruzione terapeutica di gravidanza, riassunta con la sigla ITG, viene approvata solo dopo un’analisi prenatale approfondita che deve accertare un’alterazione genetica.

Aborto terapeutico: cosa dice la legge

Quando è consentito l’aborto terapeutico?
L’aborto terapeutico, ossia l’interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni è regolata dagli Articoli 6 e 7 della legge 194 del 1978, la legge che regola le norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza:

  • Articolo 6: L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

    a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

    b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

  • Articolo 7: I processi patologici che configurino i casi previsti dall’articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento, che ne certifica l’esistenza.

    Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell’ospedale per l’intervento da praticarsi immediatamente.

    Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l’intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all’articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.

    Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

Come avviene l’aborto terapeutico

Il procedimento dell’aborto terapeutico è tassativamente preceduto dal benestare del medico curante che deve certificare la presenza di un pericolo per la vita e la salute della donna individuato tramite esami diagnostici come l’ecografia, e le analisi più approfondite come l’amniocentesi o la villocentesi.
Il tipo di procedura con cui effettuare l’aborto terapeutico sarà poi stabilita a seconda delle settimane di gestazione:

  • Prima della 16esima settimana di gravidanza: il collo uterino viene preparato all’intervento con la somministrazione per via vaginale di una sostanza che facilita l’intervento di svuotamento della cavità uterina, che viene effettuato in anestesia generale tramite le cannule di Karman oppure tramite raschiamento
  • Dopo la 16esima settimana di gravidanza: ogni 3 ore per via vaginale vengono somministrati ovuli di prostaglandine che hanno la funzione di indurre il travaglio tramite la contrazione dell’utero. In alcuni centri questa procedura viene preceduta dall’assunzione per via orale della pillola RU486. In seguito all’espulsione del feto, se lo riterrà necessario, il personale sanitario può eseguire un raschiamento della cavità uterina.
    Una donna che deve affrontare un aborto terapeutico deve sapere che esso non è doloroso come un travaglio a 40 settimane e a seconda dei casi, l’anestesista potrà anche decidere di somministrare una terapia antidolorifica.
    Anche i tempi dell’aborto terapeutico sono diversi da un travaglio compiuto alla fine di una normale gravidanza poichè essi saranno molto più brevi.
    E’ inoltre da segnalare che la donna può anche richiedere l’anestesia generale.

Aborto terapeutico: entro quando può essere effettuato

La legge 194 non regolamenta il termine con cui si può effettuare l’aborto terapeutico, ma in Italia esso è consentito prima che il feto abbia la possibilità di sopravvivere autonomamente al di fuori dell’utero, termine fissato a 22 settimane + 2/3 giorni.
Davanti ad un feto nato vivo, si rende noto che il medico ha sempre l’obbligo di rianimarlo e fare tutto quanto sia necessario per tenerlo in vita.
Dopo tale data la donna può scegliere di recarsi all’estero in quei Paesi, come la Francia, in cui l’aborto terapeutico è consentito senza limiti di tempo ma dopo un iter diagnostico molto serio.

Parole di Anna Franceschi