Testamento biologico, la Camera approva l'art 1 e 1 bis della legge: cosa cambia?

Approvati gli emendamenti al ddl Biotestamento: arriva il divieto di accanimento terapeutico, il paziente può scegliere di abbandonare le terapie. L'Associazione Luca Coscioni: 'Passo avanti, ma attenti alle trappole'.

Testamento biologico, la Camera approva l’art 1 e 1 bis della legge: cosa cambia?

AP/LaPresse

La Camera ha approvato l’art. 1 e 1 bis della proposta di legge sul testamento biologico, ma cosa cambia? Anzitutto l’ok all’art. 1, passato con 326 voti a favore, è il cuore pulsante del provvedimento poiché regola il consenso informato del fine vita. Approvato anche l’articolo 1 bis, che prevede il divieto di accanimento terapeutico, proposto da Mario Marazziti, presidente della commissione sul Biotestamento e passato con 240 voti favorevoli, 4 contrari, e 93 astenuti. Il paziente può abbandonare le terapie, rifiutando anche idratazione e nutrizione artificiali, nel contempo si mantiene ferma la possibilità del medico di essere obiettore di coscienza, e rifiutarsi così di “staccare la spina”. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e cos’è il testamento biologico.

Gli emendamenti al ddl Biotestamento approvati dalla Camera, cosa cambia?

La discussione alla Camera sulla proposta di legge sul testamento biologico si è conclusa con l’approvazione di alcuni emendamenti che prevedono altrettanti significativi cambiamenti nell’assetto normativo del ddl. Il paziente potrà usufruire del diritto di abbandonare le terapie, all’interno dell’introduzione del divieto di accanimento terapeutico, da sempre oggetto di dibattiti accesi sul tema biotestamento ed eutanasia. Dall’altra parte, però, il medico che assiste il paziente potrà comunque appellarsi all’obiezione di coscienza e decidere di “non staccare la spina”. Anche le cliniche private saranno tenute a rispettare la normativa.
Il principio del non accanimento terapeutico prevede che nessuna terapia venga iniziata o ripetuta in assenza del consenso informato della persona destinataria del trattamento.
Il medico è esonerato da ogni responsabilità derivante dalla libera scelta del paziente di abbandonare completamente le terapie.
Il malato può godere dei seguenti diritti:

– fornire il consenso informato in forma scritta, e in caso di condizioni fisiche di impedimento può fornirlo attraverso l’uso di dispositivi informatici o tecnologici che gli consentano la palese comunicazione della sua volontà;

– ogni paziente maggiorenne può decidere di accettare o meno accertamenti diagnostici, trattamenti sanitari o parte di essi, tra quelli indicati dal medico per la sua patologia;

– il consenso può essere revocato dal paziente in qualunque momento, anche se comporta la totale interruzione delle terapie;

– nutrizione e idratazione artificiali, in quanto ascrivibili a trattamenti sanitari su prescrizione medica, possono essere rifiutati o interrotti.

Il testo dell’articolo 1 bis nel ddl sul testamento biologico

L’articolo 1 bis aggiuntivo al ddl sul testamento biologico, proposto da Mario Marazziti, è stato approvato come un “no alla ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure”, e il testo affonda le radici nel dibattito del rapporto medico-paziente in caso di fine vita:

“Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.

Il medico può decidere di “non staccare la spina”, a significare che non ha alcun obbligo professionale a fronte della richiesta del paziente in materia di sospensione delle terapie. Al malato viene comunque garantita la possibilità di rivolgersi a un altro medico della stessa struttura sanitaria.

Cos’è il testamento biologico

Il testamento biologico, o biotestamento, è la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario (DAT) che ogni individuo può utilizzare per mettere nero su bianco le proprie preferenze in materia di trattamenti sanitari. In sostanza, ogni persona può decidere anticipatamente a quali terapie sottoporsi e quali rifiutare nel caso in cui, alla sopraggiunta necessità del trattamento, non sia in grado di esprimere le proprie volontà.
In Italia il tema del testamento biologico è uno dei più dibattuti, inasprito dalle recenti vicende che hanno coinvolto alcuni pazienti italiani costretti a rivolgersi a strutture sanitarie estere per esercitare il diritto all’autodeterminazione nella fase terminale della malattia.

L’Associazione Luca Coscioni: “Passo avanti, ma attenti alle trappole”

Filomena Gallo, segretario dell’Associazione Luca Coscioni, ha commentato l’approvazione degli articoli 1 e 1 bis della legge alla Camera, chiedendo che si presti la massima attenzione in un momento molto delicato per la discussione sul tema del testamento biologico: “Si tratta di un passo avanti fondamentale verso il rispetto della volontà dei pazienti. Come Associazione Luca Coscioni vogliamo però mettere in guardia anche dalle potenziali trappole nell’effettiva applicazione della legge, per come è ora formulata”.
Il segretario Gallo prosegue poi precisando che la parte del testo approvato in Aula “recepisce tre nostre richieste fondamentali (consenso libero e informato, possibilità di interruzione di nutrizione e idratazione artificiali e sedazione continua profonda, ndr) che sono incluse anche nella ‘Carta dei medici’ e degli operatori sanitari (primo firmatario Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby)”.

L’Associazione Coscioni, nelle parole di Filomena Gallo, intende porre l’accento su alcune ambiguità che ancora potrebbero trovare interpretazioni normative nell’attuale disegno di legge: “Altri possibili appigli per il boicottaggio della legge sono i riferimenti alla ‘deontologia professionale’ del medico (che non dovrebbe in alcun modo intaccare il diritto all’autodeterminazione del paziente) e all’assistenza psicologica per chi chiede l’interruzione delle terapie (con il rischio di ritardi ingiustificati nel rispetto delle volontà del paziente). Su questi ed altri aspetti, sarà necessario trovare al Senato formulazioni meno ambigue”.

Sul fronte della normativa vigente, invece, Mina Welby e Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Massa per il reato di istigazione o aiuto al suicidio, in relazione alla morte di Davide Trentini, il 53enne malato di sclerosi multipla, deceduto il 13 aprile scorso in Svizzera dove la Welby lo aveva accompagnato per ottenere il suicidio assistito. L’iscrizione è avvenuta a seguito dell’autodenuncia di Welby e Cappato. Stessa prassi giudiziaria come per il caso di Dj Fabo, che aveva scelto di morire per non sopravvivere nel dolore.

Parole di Giovanna Tedde