Riprende la vicina nuda in doccia, la Cassazione: 'Non è reato, casa senza tende'

L'imputato, un 37enne milanese, è stato assolto perché 'il fatto non sussiste': la donna filmata non avrebbe adottato i dovuti accorgimenti a tutela della sua privacy.

Riprende la vicina nuda in doccia, la Cassazione: ‘Non è reato, casa senza tende’

Foto: Pixabay

Ha ripreso la vicina in doccia, ma per la Cassazione non ha commesso reato: la terza sezione penale ha assolto un 37enne milanese perché “il fatto non sussiste”. Il motivo? L’assenza di tende nella casa della persona immortalata e l’uso di un cellulare.

Riprende la vicina nuda in doccia: assolto

Chi fotografa o filma una persona nuda in un’abitazione privata non può essere condannato se il soggetto non ha provveduto a coprire opportunamente gli interni da occhi indiscreti.

Lo ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione, che con questa motivazione ha assolto un 37enne milanese. “Il fatto non sussiste”, quindi non si configura alcuna interferenza illecita nella vita privata altrui.

L’uomo era finito in tribunale con l’accusa di violazione della privacy dopo aver immortalato una vicina di casa nuda, mentre usciva dalla doccia. L’abitazione, priva di tende, è situata di fronte a quella dell’imputato.

Secondo la difesa, la donna non avrebbe fatto nulla per impedirgli di osservare, pur consapevole dell’assenza di accorgimenti a tutela della sua privacy.

La decisione della Cassazione

La tesi della Corte d’appello di Milano, secondo cui “le riprese video di una persona che si trovi nel bagno di un’abitazione privata è una condotta punibile ai sensi dell’articolo 615 bis c.p., non rilevando l’assenza di tende“, è stata respinta.

L’imputato – ha stabilito la Cassazione – non utilizzò alcun accorgimento per fotografare e filmare la persona offesa e deve escludersi la configurabilità del reato, non essendo stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti alla normale osservazione dall’esterno“.

Per i giudici, dunque, la tutela della privacy è “limitata a ciò che si compie nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da rendere il domicilio tendenzialmente non visibile a terzi“.

Perché la condotta integri il reato, dunque, non basta che quanto fotografato o filmato provenga da uno dei luoghi indicati dall’articolo che punisce la violazione di domicilio (614 c.p.).

Per essere considerata illecita, l’azione deve avvenire “in contrasto o eludendo, clandestinamente o con inganno, la volontà di chi abbia il diritto di escludere dal luogo l’autore delle riprese“.

Il 37enne fu condannato in appello

Gli ermellini hanno respinto quanto stabilito nel processo a carico del 37enne, svoltosi in primo grado a Busto Arsizio e in appello a Milano. Si trattava di una condanna a due mesi e 15 giorni.

Non avendo usato alcuna tecnologia ‘particolare’ per riprendere la donna, la configurabilità del reato è esclusa.

In estrema sintesi, l’imputato è stato ‘salvato’ dall’assenza di tende e dall’utilizzo di un semplice telefonino.

Parole di Giovanna Tedde