Quando muore il compagno il diritto al risarcimento spetta anche all'amante

La sentenza apre nuovi scenari: chi è in grado di dimostrare un legame intenso, duraturo e serio con la vittima ha modo di ottenere un risarcimento per il danno da perdita subito.

Quando muore il compagno il diritto al risarcimento spetta anche all’amante

Il Tribunale di Vicenza ha riportato alla luce l’annosa questione del diritto al risarcimento dell’amante in caso di morte del compagno: nell’ambito di un procedimento penale riguardante un uomo deceduto dopo essere stato investito da un’automobile, la corte ha ammesso sia la domanda di risarcimento della moglie della vittima, sia quella dell’amante. Nel procedimento penale entrambe le donne si sono presentate come parte civile lesa a cui è stato inflitto un danno patrimoniale. ‘Non si può negare la legittimazione ad agire a chi si qualifica ‘fidanzata’ della vittima e, come tale, legata a essa da una aspettativa di vita comune’, ha affermato il Giudice.

L’amante con cui l’uomo aveva iniziato una relazione ‘clandestina’ da 7 mesi ha mostrato al giudice numerose prove inequivocabili del loro rapporto e del loro progetto di convivere e sposarsi, subito dopo la separazione dalla moglie. La sentenza del Tribunale di Vicenza ha quindi aperto la strada ai risarcimenti per chiunque si ritrovi solo e privato di un compagno, purché si abbiano prove che dimostrino l’intensità e la serietà del rapporto in essere con la vittima. Non si tratta tuttavia di una novità assoluta, ma si inserisce in un contesto giuridico sempre maggiormente volto a tutelare i legami affettivi e sentimentali di fatto, al di là dei legami istituiti per legge.

La prima sentenza di questo genere risale al 2012, come ricorda Repubblica: in quell’occasione, la Corte d’Appello di Milano, poi confermata dalla Corte di Cassazione, ha riconosciuto il danno non patrimoniale da ‘uccisione del fidanzato’, sottolineando che il danno da perdita affettiva, ‘ricomprende anche chi con la vittima aveva un solido legame affettivo a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio giuridicamente rilevanti come tali’.