Divorziata e disoccupata, niente assegno di mantenimento. I giudici: "Ancora giovane, cerchi lavoro"

Una 38enne divorziata, madre di due figli e senza un lavoro, si è trovata davanti al rigetto del ricorso sull'assegno di mantenimento negato: non le spetta, dicono i giudici, perché la sua età non le impedisce di cercare un lavoro. Così, dopo la recente sentenza di Cassazione che ha stabilito che il mantenimento all'ex coniuge non va più calcolato sulla base del tenore di vita, arriva il 'No' all'assegno di mantenimento per l'ex moglie disoccupata.

Divorziata e disoccupata, niente assegno di mantenimento. I giudici: “Ancora giovane, cerchi lavoro”

Divorziata e disoccupata: niente assegno di mantenimento perché per i giudici è ancora giovane e può lavorare. La sentenza arriva come una doccia fredda per una donna salernitana, madre di due bambini avuti dal matrimonio con il suo ex, che per la difficoltà di conciliare famiglia e lavoro aveva deciso di lasciare il posto di estetista e dedicarsi completamente ai figli. Una storia come tante, interrotta dal divorzio a cui segue la garanzia del mantenimento per i bimbi. Per lei, ormai senza uno stipendio, inizia un iter giudiziario che ben presto si trova a fare i conti con alcune importanti novità stabilite dalla legge in materia di assegni di mantenimento all’ex coniuge. Un “rischio” non calcolato, ovviamente, visto che, fino a poco tempo fa, all’ex moglie spettava un mantenimento che consentisse di preservare lo stesso tenore di vita matrimoniale. No all’assegno nonostante non abbia un lavoro: “La sua condizione di disoccupata non è di per sé sufficiente in relazione alla sua capacità di lavoro, anche in relazione all’età”.

No al mantenimento alla moglie disoccupata: “Cerchi lavoro”

Non è un film, ma la realtà con la quale una giovane donna si è trovata a fare i conti dopo il divorzio dal marito, impiegato e con una nuova famiglia creata dopo la fine del precedente matrimonio. Lei, estetista, ha sacrificato la carriera per star dietro alla famiglia, nella sempre più comune difficoltà per tante donne di conciliare l’attività lavorativa e la maternità. Si aspettava un assegno divorzile, oltre al mantenimento spettante ai figli, negato però in prima battuta dal tribunale civile. Non paga del diniego, ha fatto ricorso con un più scottante, se possibile ancor più inaspettato “No” dei giudici.
La Corte d’appello del tribunale di Salerno ha accolto la tesi dell’avvocato Stefano De Martino, difensore dell’ex marito, negando all’ex moglie il mantenimento sulla base della valutazione di capacità di lavoro e “vecchiaia”. Così, in accoglimento della precedente pronuncia, ha stabilito che “la sua condizione di disoccupata non è di per sé sufficiente in relazione alla sua capacità di lavoro, anche in relazione all’età”.
La conclusione è semplice quanto disarmante per la 38enne: ex moglie disoccupata? L’assegno di mantenimento non è garantito se la sua età le permette ancora di lavorare.

Il “No” dei giudici: cosa è cambiato sul mantenimento all’ex moglie dopo il divorzio

Quanto accaduto nel caso della coppia divorziata di Salerno, riporta in auge una recente innovazione all’impianto normativo in materia di mantenimento all’ex moglie dopo il divorzio. Si tratta della sentenza di Cassazione numero 11504, che nel maggio scorso ha sancito un definitivo giro di vite sul diritto al mantenimento per l’ex coniuge: archiviato il garantismo sul tenore di vita matrimoniale, ora contano indipendenza e autosufficienza economica dell’ex partner.

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La sentenza di Salerno sull’assegno divorzile

Dello stesso pensiero i giudici che a Salerno hanno negato l’assegno divorzile alla donna disoccupata, che in sentenza hanno citato proprio la recente pronuncia degli ermellini: “Anche alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte, deve ribadirsi che il rapporto matrimoniale, con il divorzio, si estingue definitivamente sul piano dello status personale dei coniugi che tornano persone singole sicché vengono a cessare anche tutti i rapporti patrimoniali tra di loro basati sul principio di solidarietà che, pur non venendo meno nella fase della separazione, si interrompono completamente in quello di divorzio”.
E per questo, si legge nella sentenza: “Il matrimonio non può essere considerato la strada per una sistemazione definitiva, ed è soltanto un’unione di affetti, per cui ove cessano questi ultimi, si interrompono anche i legami patrimoniali. In quest’ottica, chi richiede l’assegno divorzile, dovrà dimostrare di non essere in grado di potersi procurare, per ragioni che non dipendono dalla sua volontà, mezzi adeguati al raggiungimento dell’autonomia economica”.

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Parole di Giovanna Tedde