Conto corrente in rosso: le nuove regole

Il Regolamento europeo introduce a partire da quest’anno una nuova definizione di default che stabilisce criteri più duri di quelli finora previsti.

Conto corrente in rosso: le nuove regole

Foto Getty Images | Alex Kraus

Dal  1° gennaio 2021 è entrata in vigore una nuova definizione di default: a deciderla è il Regolamento europeo sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Ecco allora cosa cambia per chi ha il conto corrente in rosso.

Conto in rosso, il rischio è di diventare morosi prima

Secondo la Banca d’Italia il rischio è quello di diventare morosi più velocemente di prima. Per essere considerati in default infatti, i debitori dovranno essere in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante, giorni che diventano 180 per le amministrazioni pubbliche.

Il debito scaduto viene considerato rilevante quando supera le due soglie previste dal regolamento:  100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le imprese. Per la classificazione in default bisogna che lo sconfinamento superi la soglia di rilevanza, ovvero che superi contemporaneamente entrambe e soglie, per oltre 90 giorni di seguito.

Non viene introdotto un divieto per lo sconfinamento

La Banca d’Italia ha spiegato che, nonostante i requisiti siano decisamente più stringenti rispetto a quelli adottati in precedenza, non viene introdotto un vero divieto per gli istituti per lo sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto. Va ricordato però che la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca.

È quindi la banca a decidere. Sarà consentito andare in rosso per pagare, per esempio, bollette o stipendi, ma solo se previsto dal contratto stipulato con il proprio istituto, che può consentire o rifiutare lo sconfinamento.

Sofferenza bancaria, la definizione non cambia

In ogni caso non basta uno sconfinamento o un ritardo per essere segnalati dalla Centrale Rischi come in sofferenza bancaria. La definizione della sofferenza bancaria infatti non è stata modificata. Un cliente è in sofferenza solo se gli intermediari ritengono che abbia gravi difficoltà non temporanee nella restituzione di un debito.

Infine, va sottolineato come non vi sia alcun impatto sulla classificazione di anomalia della Centrale dei Rischi che riguarda gli inadempimenti persistenti. In questo caso si continua a seguire il criterio legato alla scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento. I ritardi nei pagamenti continueranno dunque ad essere segnalati se superano i 90 giorni.