Chi deve fare la dichiarazione dei redditi? Le categorie obbligate e quelle esenti

Dalle soglie di reddito minimo per il 730 ai casi di esonero per la compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate: 730 ordinario o precompilato e modello Unico sono obbligatori, ma non per tutti.

Chi deve fare la dichiarazione dei redditi? Le categorie obbligate e quelle esenti

Inizia il countdown per le tasse degli italiani, ma chi deve fare la dichiarazione dei redditi? Ci sono categorie obbligate e altre esenti tra i contribuenti italiani. Secondo la legge vigente, infatti, ci sono alcuni casi in cui la presentazione della dichiarazione dei redditi non è obbligatoria, con precise condizioni di esonero. La compilazione del modello 730 e del modello Unico non è perciò prevista per alcune tipologie di contribuenti, che possono comunque presentarli in caso vogliano usufruire delle spese detraibili sostenute nell’anno solare precedente. Coloro che non devono obbligatoriamente fare la dichiarazione dei redditi possono presentarla anche nel caso in cui vogliano ottenere il rimborso per le eccedenze di imposta derivanti dalla precedente dichiarazione al Fisco o da acconti versati nel 2017.

Chi deve fare la dichiarazione dei redditi 2017

I contribuenti sono tutti obbligati a fare la dichiarazione dei redditi 2017 se nel corso del 2016 hanno percepito redditi (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa, fondiari da proprietà all’estero) e se non rientrano nelle categorie di esonero previste dalla legge. Ecco nel dettaglio chi deve obbligatoriamente presentare mod. 730 o modello Redditi (ex Unico) all’Agenzia delle Entrate, ovviamente entro i termini di presentazione dei documenti (sia tramite sostituto d’imposta che in forma di modulo precompilato online), e per il periodo d’imposta 2016 potrà usufruire delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi 2017:

  • i titolari di partita Iva devono sempre presentare dichiarazione anche se non hanno prodotto alcun reddito nel corso del 2016;
  • chi ha percepito reddito da lavoro dipendente ma ha fruito erroneamente di detrazioni o deduzioni non spettanti;
  • chi ha cambiato lavoro nel corso del 2016 e ha ricevuto più di una certificazione unica 2017 da parte di differenti datori di lavoro;
  • chi ha percepito redditi di lavoro dipendente retribuito da soggetto privato non sostituto d’imposta;
  • chi ha percepito indennità Inps per cassa integrazione, mobilità ordinaria o in deroga, indennità Naspi, qualora, erroneamente, non siano state effettuate le dovute ritenute;
  • chi ha percepito redditi con imposta applicata separatamente, ad eccezione di TFR, arretrati, indennità per cessazione contratti co.co.co, qualora siano stati erogati da soggetti con obbligo di effettuare le ritenute alla fonte.
  • chi ha percepito reddito da lavoro dipendente e/o redditi assimilati senza detrazioni e trattenute addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In questo caso l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è però previsto solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera la quota di 10,33 euro;
  • chi ha percepito reddito a titolo di plusvalenza (come, per esempio, i guadagni da trading online).
  • Chi non deve fare la dichiarazione dei redditi 2017

    Oltre alla necessità di conoscere bene le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, è altrettanto importante conoscere i casi di esonero che la rendono non obbligatoria per alcune fasce di contribuenti. Occorre precisare che questa condizione si verifica quando la tipologia di reddito percepito non va dichiarato o quando non si supera la soglia del reddito minimo previsto dalla legge. Il contribuente può comunque presentare 730 o modello Redditi se, nel corso del 2016, ha sostenuto per sé, per il coniuge o per un familiare a carico spese detraibili o deducibili ai fini IRPEF o se vuole chiedere il rimborso per le eccedenze di imposta. Ecco chi non deve fare la dichiarazione dei redditi:

  • chi ha percepito redditi da unico sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente previdenziale obbligato a effettuare le ritenute d’acconto;
  • chi ha percepito redditi da più sostituti d’imposta ma conguagliati con l’ultima certificazione unica 2017;
  • chi non intende usufruire di detrazioni per coniuge o familiare a carico;
  • chi non intende usufruire delle detrazioni o deduzioni;
  • nel caso in cui non siano dovute le addizionali IRPEF comunale e regionale.
  • In sintesi sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione dei redditi tutti i contribuenti che:

  • hanno avuto solo redditi da abitazione principale e relative pertinenze;
  • hanno percepito solo redditi esenti da imposta;
  • hanno percepito redditi esclusivamente da lavoro dipendente da un solo datore di lavoro che abbia provveduto a versare le relative imposte allo Stato;
  • hanno percepito redditi tassati a titolo di imposta o per imposta sostitutiva;
  • hanno percepito redditi da fabbricati o terreni in misura inferiore a 500 euro;
  • hanno percepito redditi inferiori a 8.000 euro da lavoro dipendente;
  • sono pensionati e hanno percepito un reddito inferiore a 7.500 euro;
  • hanno percepito redditi assimilati al lavoro dipendente, inferiori a 4.800 euro.
  • Le scadenze per la dichiarazione dei redditi

    Quali sono le scadenze per la dichiarazione dei redditi? Sono diverse a seconda che si usi il modello 730 ordinario, precompilato o il modello Redditi ex Unico, vediamole nel dettaglio.

    Modello 730/2017

    18 aprile 2017: l’Agenzia delle Entrate rende disponibile online il 730 precompilato;

    7 luglio 2017: scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il sostituto d’imposta (Caf o professionista abilitato);

    24 luglio 2017: scadenza per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente online. E’ una “proroga” strutturale in quanto il 23 luglio cade di domenica;

    25 ottobre 2017: termine ultimo per la presentazione del 730 integrativo.

    Modello Redditi 2017 (ex Unico)

    30 giugno 2017: pagamento delle imposte senza maggiorazione;

    31 luglio 2017: pagamento imposte con maggiorazione dello 0,40%;

    2 ottobre 2017: scadenza per la presentazione del modello Redditi, valida anche per il Redditi correttivo (prorogata dal 30 settembre, che è sabato).

    730 precompilato online

    A partire dal 18 aprile 2017 sarà disponibile il 730/2017 precompilato online, che i contribuenti potranno scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate e che sarà possibile inviare telematicamente dal 2 maggio al 24 luglio 2017. Della previa compilazione del modulo si occuperà proprio l’Agenzia delle Entrate, grazie ai dati del soggetto dichiarante forniti dall’anagrafe tributaria, e relativi alle precedenti dichiarazioni dei redditi. Il contribuente ha la facoltà di decidere se compilare il 730 ordinario o quello precompilato. La novità di quest’anno è che potrà visualizzare, modificare, integrare e inviare la nuova dichiarazione o integrare e persino modificare quella inviata nel 2016.
    Requisito fondamentale per usufruire del 730 precompilato è aver percepito almeno un reddito da lavoro dipendente o pensione nel 2016.
    La dichiarazione dei redditi precompilata si arricchisce di nuovi dati e contiene, tra le tante, alcune di queste voci di spesa: spese sanitarie, veterinarie, universitarie, spese funebri e premi assicurativi, contributi previdenziali e bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica.

    Parole di Giovanna Tedde