Autocertificazione per i primi tre giorni di malattia: il ddl arriva in Senato

Il testo del disegno di legge, di cui il primo firmatario è l'ex pentastellato Maurizio Romani, ora gruppo Misto, incassa il parere favorevole dell'Ordine dei medici. Il ddl è stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, e prevede che il medico faccia semplicemente da 'tramite' tra il lavoratore, il datore di lavoro e l'Inps.

Autocertificazione per i primi tre giorni di malattia: il ddl arriva in Senato

Autocertificazione per il primi tre giorni di malattia: il ddl arriva in Senato, primo firmatario l’ex 5 Stelle Maurizio Romani, ora gruppo Misto. Il medico diventerebbe una sorta di “intermediario” tra il lavoratore e l’Inps. Il testo, che ha già ottenuto il plauso dell’Ordine dei medici, punta a “riportare a criteri di ragionevolezza e buonsenso” senza scadere nel “permissivismo”, come sostenuto dal senatore Romani, vicepresidente della Commissione Igiene e Sanità. Il nocciolo della proposta, che andrebbe a incidere sulla procedura di trasmissione telematica dei certificati, con un prevedibile effetto “snellente” rispetto all’iter attuale, consiste nel fatto che, in presenza di un disturbo di salute “invalidante ma passeggero”, sarà cura del lavoratore (su cui ricadrà la responsabilità assoluta di quanto dichiarato all’Ente previdenziale) comunicarlo al medico, che si occuperà esclusivamente della trasmissione telematica all’Inps e al datore di lavoro. La possibilità di autocertificare sarà ammissibile solo in caso di “assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni”.

Certificato medico per malattia: la proposta del ddl Romani

Secondo la proposta del ddl Romani sul certificato medico per malattia, dunque, sarebbe possibile “autogiustificare” l’assenza dal posto di lavoro per malattia, ma solo nei casi in cui questa non superi i 3 giorni. Già da 4 anni, la Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) porta avanti una battaglia in questo senso: “Ci sono disturbi, come il mal di testa o lievi gastroenteriti – afferma Maurizio Scassola, vicepresidente della Federazione – la cui diagnosi non può che essere fatta sulla base di sintomi clinicamente non obiettivabili. Il medico, in questi casi, deve limitarsi, all’interno del rapporto di fiducia che lo lega al paziente, a prendere atto di quanto lamentato”.
In molti Paesi anglosassoni, la procedura è adottata da tempo con risultati positivi, sia per quanto concerne l’aspetto di “sollevare” il medico, sia per quanto concerne la “responsabilizzazione” del paziente in materia di malattia e lavoro.

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Malattia e lavoro: la normativa vigente

La normativa vigente sulle certificazioni mediche, prevede che il certificato medico di malattia venga trasmesso in via telematica all’Inps dal medico (o da struttura sanitaria competente), a partire dal 1° giorno di assenza dal lavoro.
Al medico vengono applicate sanzioni equiparate a quelle per falsa certificazione, nel caso in cui il certificato di assenza per malattia dei dipendenti pubblici o privati, non attesti dati clinici oggettivamente documentati.
Il disegno di legge, composto di due articoli in modifica al decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 in materia di false attestazioni o certificazioni e di controlli sulle assenze dei lavoratori, va a incidere maggiormente su questo aspetto di responsabilità medica, con l’effetto di ridimensionare notevolmente le pene previste: attualmente il lavoratore può incorrere nel licenziamento per giusta causa, mentre il medico rischia la radiazione dall’Albo.

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Parole di Giovanna Tedde